6 febbraio 2025
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha rilasciato le prime indicazioni circa l’ operatività delle dimissioni per fatti concludenti , introdotte con la Legge 17 dicembre 2024, n. 203, ossia la possibilità per il datore di lavoro di considerare il rapporto di lavoro concluso in caso di assenza ingiustificata del lavoratore oltre il termine previsto dal CCNL applicato o, in caso di mancanza di indicazioni nella contrattazione collettiva, se superiore a 15 giorni, a patto di darne comunicazione alla sede territoriale dell’INL, che procederà con verifiche circa la veridicità della comunicazione. Il rapporto di lavoro si intende pertanto risolto per volontà del lavoratore , anche senza le dimissioni telematiche, a meno che quest’ultimo non dimostri l’impossibilità , legata a cause di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi della propria assenza . La procedura che il datore di lavoro dovrà seguire richiede che la comunicazione alla sede territoriale dell’INL , da individuarsi sulla base del luogo dell’unità produttiva dove si svolge il rapporto di lavoro e non della sede legale dell’azienda, venga inviata solo al superamento dei termini di assenza previsti.