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19 febbraio 2025
L’Inps ha rilasciato alcuni chiarimenti circa l’ utilizzo dell’esonero dal versamento del contributo addizionale sui trattamenti di cassa integrazione straordinaria per le aziende sottoposte a procedure concorsuali : - in caso di fallimento (o liquidazione giudiziale) con autorizzazione all’esercizio provvisorio, l’esonero dal pagamento spetta nei limiti della durata dello stesso ; - nel caso di concordato preventivo con continuazione dell’attività , l’esonero dal versamento termina da quando il provvedimento di omologa interviene in quanto viene riacquistata la possibilità di disporre del proprio patrimonio e della gestione dell’azienda; - negli accordi di ristrutturazione , il contributo addizionale è dovuto dall’intervento dell’omologa del piano di ristrutturazione ; - nel caso di liquidazione coatta amministrativa , l’esonero spetta a partire dal provvedimento che la ordina , ferma restando l’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio d’impresa, fino alla chiusura della procedura .
19 febbraio 2025
L’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di cumulare il nuovo regime agevolativo per lavoratori impatriati (D.Lgs. n. 209/2023) con gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero (art. 44 del D.L. n. 78/2010), fornendo un chiarimento importante per i soggetti che decidono di rientrare in Italia per svolgere attività di ricerca o lavorative. La nuova disciplina, infatti, non prevede espressamente il divieto di cumulo tra le due agevolazioni, diversamente da quanto previsto dal precedente regime per i lavoratori impatriati. Questa modalità sarà applicabile a partire dal periodo d’imposta 2025 fino alla scadenza dei rispettivi benefici previsti dalla normativa.
6 febbraio 2025
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha rilasciato le prime indicazioni circa l’ operatività delle dimissioni per fatti concludenti , introdotte con la Legge 17 dicembre 2024, n. 203, ossia la possibilità per il datore di lavoro di considerare il rapporto di lavoro concluso in caso di assenza ingiustificata del lavoratore oltre il termine previsto dal CCNL applicato o, in caso di mancanza di indicazioni nella contrattazione collettiva, se superiore a 15 giorni, a patto di darne comunicazione alla sede territoriale dell’INL, che procederà con verifiche circa la veridicità della comunicazione. Il rapporto di lavoro si intende pertanto risolto per volontà del lavoratore , anche senza le dimissioni telematiche, a meno che quest’ultimo non dimostri l’impossibilità , legata a cause di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi della propria assenza . La procedura che il datore di lavoro dovrà seguire richiede che la comunicazione alla sede territoriale dell’INL , da individuarsi sulla base del luogo dell’unità produttiva dove si svolge il rapporto di lavoro e non della sede legale dell’azienda, venga inviata solo al superamento dei termini di assenza previsti.
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